Suicidi in carcere: un grido di dolore

Sconfitta. Segnali di disagio. Sofferenza emotiva. Queste parole colpiscono, nel leggere la recentissima Circolare del Ministero della Giustizia dello scorso 8 agosto, sulla prevenzione dei suicidi in carcere.

Sconfitta. Và percepita nel duplice profilo umano e giuridico. Umano, perché per ogni credente un suicidio (in qualunque ambito avvenga), in realtà assume le sembianze della voce disperata di una persona che desidera, ma il peso che porta dentro di se è tale, da non riuscire a sopportarlo; anche Papa Francesco è recentemente intervenuto sul tema, evidenziando come siano troppi i suicidi in carcere, anche di giovani (Fonte: rivista Il Dubbio del 07.09.2022). Giuridico, in quanto secondo l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed un suicidio in carcere tronca, in maniera violenta e drammatica, la possibilità di permettere tale percorso riabilitativo.

Segnali di disagio e sofferenza emotiva. La Circolare dello scorso 8 agosto mette l’accento, tra gli altri aspetti, sulla necessità di individuare eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva, che potrebbero rappresentare un possibile rischio di suicidio e, quindi, il bisogno di prevedere le modalità con le quali segnalarle alle eventuali f igure professionali, per le iniziative più adatte. Non bisogna dimenticare che un costante orientamento giurisprudenziale, proprio sulla materia, ha chiarito come l’amministrazione penitenziaria abbia con il detenuto un obbligo di protezione nascente dal c.d. contatto sociale qualificato, che nasce già dal momento in cui il soggetto entra nella struttura carceraria (ex multis, a recente sentenza del Tribunale di Firenze del 17.06.2019 n.1914, oppure la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30.11.2018 n.30985). Sul tema, è intervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell’uomo con la nota sentenza del 16.10.2008, n.5608, che, richiamando anche l’art. 3 della CEDU, ha stabilito come: “Alla luce degli obblighi dello Stato di adottare misure effettive per prevenire e proteggere ogni pregiudizio al diritto alla vita di un individuo, è necessario che, di fronte al caso di un detenuto affetto da problemi mentali talmente gravi da ingenerare, tra l’altro, il rischio di pratiche autolesioniste compresa quella estrema del suicidio, le autorità giudiziarie adottino tutte le misure necessarie per rendere lo stato di detenzione compatibile con la malattia in cui il detenuto versa…”. La Circolare dello scorso 8 agosto ha elencato, a t itolo esemplificativo, quali potenziali momenti critici: “l’ingresso e l’accoglienza; i colloqui con i familiari; i flussi di corrispondenza e le sue eventuali anomalie; la fase pre-processuale e post-processuale, le reazioni alle notifiche, in aula, al rientro dalle aule di giustizia; la comunicazione di eventi traumatici a carico della persona o dei suoi familiari; i comportamenti anomali nell’ambito dell’ordinaria vita in sezione, la tendenza a auto-isolarsi, una reattività pronunciata ecc.; l’approccio dedicato ai cd. «nuovi giunti» deve essere esteso anche alle persone detenute trasferite, in ragione del significato potenzialmente “stressogeno” che la movimentazione può assumere; la prossima dimissione della persona che, in alcuni casi, viene vissuta come un passaggio di grave insicurezza di precarietà, di grave preoccupazione per il futuro”. Da non sottovalutare l’eventuale difetto di sorveglianza sanitaria e il sovraffollamento. Condivisibile, quindi, lo spirito della Circolare del Ministero della Giustizia dell’8 agosto. Si auspica che il nuovo Governo e il Parlamento lo ascoltino per tempo… Prima che diventi un ennesimo grido di dolore.

Gennaro Iengo - Avvocato 

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