Il tema della riforma dell’abuso d’ufficio, in questi giorni, è diventato di grandissima attualità, alla luce dell’annuncio, da parte del Governo, di voler modificare i reati contro la p.a. a cominciare dall’abuso d’ufficio, per meglio def inirne i contorni. L’art. 323 c.p. (che disciplina appunto, l’abuso d’ufficio ed è da qui che bisogna partire, per meglio comprendere la problematica in esame) è stato già oggetto di una recentissima riforma ad opera dell’art. 23 del d.l. 16.7.2020 n.76, conv. nella L. 11.09.2020 n.120 (c.d.” Decreto semplificazione”).
Cerco di essere il più chiaro e semplice possibile nell’illustrazione, ai fini del presente articolo. L’art. 323 c.p. prevede, nella parte modificata, la condanna a seguito della “…violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, la precedente formulazione ante riforma c.d. “Decreto semplificazione”, stabiliva, invece, al primo comma, la violazione: “di norme di legge o di regolamento”. E’ importante considerare che l’attuale formulazione dell’art. 323 c.p. ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che, con la sentenza del 18.01.2022 n.8 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sull’art. 323 c.p., così come modificato dal c.d. “Decreto semplificazione”. La sentenza della Consulta si sviluppa sul doppio binario dell’inammissibilità e non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Le principali norme costituzionali di riferimento nella pronuncia sono, in via preliminare, l’art. 77 della Costituzione per il profilo della non fondatezza e gli artt. 3 e 97 della Costituzione per quello dell’inammissibilità.

Tra i passaggi che, ad esempio, più mi hanno colpito, per quanto concerne la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 77 della Costituzione, vi è quello in cui, al punto n.6.2 di pag. 18, righe 23-24 afferma che la norma censurata (ossia l’art. 323 c.p.) dal giudice a quo (ossia il Gup del Tribunale Ordinario di Catanzaro) non possa assolutamente ritenersi “˂˂eccentrica ed assolutamente avulsa˃˃, per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è inserita” (così le parole testuali della Consulta).
Ancor più in dettaglio, sotto tale profilo e proseguendo nel punto 6.2 della sentenza, i Giudici Costituzionali, illustrano: “Come emerge dal preambolo, dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni ufficiali che ne hanno accompagnato l’approvazione, il d.l. n. 76 del 2020 reca un complesso di norme eterogenee accomunate dall’obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell’emergenza pandemica…”. Né manca, prosegue al successivo punto 6.3 della sentenza, il carattere della straordinaria urgenza e necessità; infatti, non bisogna dimenticare, infatti, che il c.d. “Decreto semplificazione” è stato emanato in piena emergenza pandemica Covid 19. Sono inammissibili, poi, per la Consulta, le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 23 comma 1 del d.l. 76/2020 di modifica dell’art. 323 c.p., così come convertito, per la lamentata violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, di modifica dell’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., in quanto il giudice a quo ha invocato – prosegue la Consulta nella sua ampia analisi – una pronuncia ablativa della modifica operata dalla norma criticata, che avrebbe, come conseguenza, la reviviscenza della precedente norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, dal perimetro più ampio.
Per la Consulta, quindi, così come formulata, la censura da parte del Gup del Tribunale Ordinario di Catanzaro costituisce richiesta di una sentenza in malam partem in materia penale, preclusa alla Corte Costituzionale. Il tema è molto complesso e articolato; se si vorrà riformare il reato di abuso d’ufficio, bisognerà partire dalle considerazioni effettuate dalla Consulta nella menzionata pronuncia, perché fornisce i tratti tecnici, ma essenziali come base di partenza per la valutazione della rivisitazione della figura in questione.
Gennaro Iengo
Avvocato