Tra le domande che i clienti mi fanno più spesso ce n’è sicuramente una: come – ed in che limiti posso disporre delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere?
Ebbene, quando una persona muore, i suoi beni non si dissolvono: passano agli eredi secondo regole precise. Il nostro codice civile distingue due tipi di successione: la successione testamentaria e la successione legittima: tertium non datur.
La successione testamentaria, com’è intuibile dal nome, si ha quando il defunto lascia un testamento (che può essere olografo, pubblico o segreto), indicando a chi destinare i propri beni; la successione legittima, invece, si apre quando il testamento manca o non regola tutto il patrimonio. Le due forme non sono in contrasto, ma si completano: la legge interviene dove la volontà del defunto non arriva o va oltre i limiti stabiliti. La libertà di disporre dei propri beni non è infatti assoluta: alcuni familiari – i cosiddetti legittimari – hanno sempre diritto a una quota minima dell’eredità, anche se ciò va contro la volontà del testatore. Questa regola ha radici storiche che risalgono al diritto romano e, ora come allora, rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre del testatore, limite dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale. Ai sensi dell’art. 536 del codice civile, le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge (e l’unito civilmente), i figli (anche adottivi) e gli ascendenti (i quali però sono legittimari solo in mancanza di figli).
Le quote riservate a tali soggetti cambiano a seconda dei casi. Se c’è un solo figlio, esso ha diritto alla metà del patrimonio; se i figli sono due o più, essi riceveranno due terzi del patrimonio, da dividere in parti uguali. Il coniuge, da solo, eredita la metà; se concorre con un figlio, ottiene un terzo; se i figli sono più di uno, la sua quota scende a un quarto. In mancanza di figli, ma con i genitori ancora in vita, a loro spetta un terzo dell’eredità, ridotto a un quarto se è presente anche il coniuge. Inoltre, quest’ultimo conserva sempre il diritto di abitare nella casa familiare e Se il testamento non rispetta queste quote, esso resta valido ma può essere impugnato dai legittimari con la cosiddetta azione di riduzione. In pratica, la legge permette di “correggere” le disposizioni testamentarie che abbiano leso i diritti dei familiari protetti. Per calcolare l’esatta quota spettante (e quindi l’eventuale lesione di legittima), si effettua la cosiddetta riunione fittizia: si sommano, cioè, i beni lasciati al momento della morte (relictum) con quelli eventualmente donati in vita (donatum), sottraendo i debiti del defunto.
Il diritto successorio italiano cerca così un difficile equilibrio: da un lato la libertà personale di disporre dei propri beni, dall’altro la tutela della famiglia, che resta il fulcro della solidarietà riconosciuta e tutelata dall’ordinamento. Un equilibrio che, a distanza di decenni, continua a essere uno dei cardini del nostro sistema civile.
Paola Livia
Notaio in Cori