Il regime patrimoniale della famiglia costituisce uno degli snodi centrali del diritto di famiglia, incidendo in modo significativo sulla gestione dei beni, sulla tutela dei coniugi e dei terzi, nonché sulla pianificazione patrimoniale complessiva.
Nel nostro ordinamento, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni, disciplinato dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. In tale regime rientrano, salvo eccezioni, gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, a prescindere da chi abbia materialmente sostenuto la spesa. Restano invece personali i beni elencati dall’art. 179 del codice civile, ossia – tra gli altri – quelli acquistati prima del matrimonio o per donazione e successione. La comunione legale è dunque il regime patrimoniale della famiglia che conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. Tale regime è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore il 20 settembre 1975: la sua ratio giustificatrice deriva prevalentemente dal principio di parità, anche economica, dei coniugi. La comunione legale rappresenta infatti l’attuazione del principio costituzionale dell’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, enunciato dall’articolo 29 della Costituzione, La comunione legale risponde a una logica solidaristica, ma può presentare criticità nei casi di attività imprenditoriale o di patrimoni squilibrati tra i coniugi.
Alternativa alla comunione è la separazione dei beni, che può essere scelta al momento del matrimonio o successivamente mediante convenzione stipulata per atto pubblico. In tale regime, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati, con maggiore autonomia gestionale e una più netta separazione delle responsabilità patrimoniali. Proprio per questi effetti, la separazione dei beni è frequentemente adottata in presenza di attività professionali o imprenditoriali. Com’è stato giustamente osservato, trattasi, in realtà, di un’assenza di regime perché i coniugi, con la convenzione di separazione, lasciano inalterata la reciproca indipendenza dei loro patrimoni e restano, in linea di massima, nella situazione giuridica in cui si troverebbero se non fossero uniti in matrimonio.
Accanto ai regimi principali, il legislatore prevede strumenti di destinazione patrimoniale come il fondo patrimoniale, volto a soddisfare i bisogni della famiglia o il patto di famiglia. Il fondo patrimoniale è l’atto con il quale i coniugi vincolano e destinano i loro beni (principalmente immobili) per i bisogni della propria famiglia. Questa operazione comporta uno schermo patrimoniale che “difende” tali beni: gli immobili costituiti in fondo patrimoniale infatti saranno aggredibili soltanto dai creditori della famiglia, mentre gli altri creditori dei coniugi potranno far valere i loro diritti su tali beni solo a determinate condizioni previste dalla legge.
Il patto di famiglia, invece, è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, regolando anticipatamente la sua successione. L’istituto consente di assicurare la continuità dell’impresa e di prevenire future controversie ereditarie, rendendo definitivo il trasferimento dell’azienda al discendente individuato a fronte di una liquidazione degli altri legittimari.
In conclusione, il regime patrimoniale della famiglia non è una scelta standardizzata, bensì uno strumento da modellare sulle esigenze concrete dei soggetti coinvolti, nel quale la consulenza notarile rappresenta un presidio imprescindibile di tutela e consapevolezza giuridica.
Paola Livia
Notaio in Cori