Riflessioni notarili (semiserie) sull’ipotesi Groenlandia
Quando il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ipotizzò l’acquisto della Groenlandia, molti sorrisero. Alcuni s’indignarono. Qualcuno, in silenzio, aprì un atlante. Il notaio, invece, fece ciò che gli riesce naturale: chiedersi se fosse giuridicamente possibile.
- Il problema preliminare: chi vende?
Ogni compravendita inizia con una domanda semplice: chi è il proprietario? La Groenlandia non è un appartamento vista mare, bensì un territorio dotato di autonomia politica, abitato da un popolo, inserito in un sistema di sovranità statale complesso (Regno di Danimarca). Già qui il notaio posa la penna. Perché, nel diritto civile, la sovranità non è un bene disponibile; essa non è un diritto patrimoniale, bensì una qualità giuridico-politica dell’ente statale. Non esiste, dunque, un soggetto che possa legittimamente disporne uti dominus.
- Oggetto del contratto: cosa si trasferisce?
Ammettendo, per puro esercizio accademico, che qualcuno possa “vendere” la Groenlandia, occorrerebbe chiarire l’oggetto della compravendita: il territorio? lo spazio aereo? le acque territoriali? i cittadini? Il codice civile è chiaro sul punto: l’oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.
La sovranità, purtroppo per gli amanti delle trattative immobiliari aggressive, non rientra nella categoria. Anche a voler forzare le categorie civilistiche, l’oggetto di tale compravendita risulterebbe giuridicamente indeterminato, perché comprensivo di profili territoriali, politici e personali; illecito, perché in contrasto con principi fondamentali del diritto internazionale, tra cui il diritto all’autodeterminazione dei popoli.
- Forma dell’atto: pubblico sì, ma non basta.
Poniamo che si tenti comunque la strada notarile. Un atto di tale portata richiederebbe la forma più solenne possibile: l’atto sarebbe certamente pubblico, ma irrimediabilmente nullo. Nullo per illiceità dell’oggetto; per violazione di norme di diritto internazionale, e, probabilmente, per violazione dell’art. 244 del codice penale (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra).
- Il vero strumento giuridico: non il contratto, ma il trattato.
Gli Stati non si comprano: si trasformano, si uniscono, si separano. E lo fanno tramite trattati internazionali, procedure costituzionali interne e, sempre più spesso, consultazioni popolari. Non si parla di compravendita, ma di accordi politici sovrani, estranei alle categorie civilistiche.
- In conclusione, si può comprare uno Stato?
A questa domanda il notaio risponde no, uno Stato non può essere acquistato (e anche se si potesse, nessuno rogiterebbe un atto che difetta di requisiti fondamentali quali le parti legittime, l’oggetto e la causa). Resta però il “merito” dell’uscita trumpiana: aver ricordato a tutti che, nel mondo, ci sono ancora cose che non si possono comprare. E anche per un notaio, paradossalmente, questa è una splendida notizia.
Paola Livia
Notaio in Cori