Chi eredita la mia vita digitale?

Considerazioni notarili su profili social, dati e successione

Un tempo l’inventario ereditario comprendeva immobili, titoli, arredi, qualche lettera custodita in un cassetto. Oggi può includere un archivio cloud, un dominio internet, un account monetizzato. La domanda non è più teorica: i profili aperti su Instagram, TikTok o YouTube fanno parte dell’eredità? Per dare una risposta a questo quesito, occorre analizzare alcuni aspetti.

  1. Che cos’è, giuridicamente, un account?
    Un profilo digitale non è un bene in senso materiale. È una posizione contrattuale: l’utente aderisce a condizioni generali predisposte dalla piattaforma e ottiene una licenza d’uso. A questa si aggiungono i contenuti caricati (fotografie, video, testi), sui quali possono sussistere diritti d’autore, oltre ai dati personali generati dall’attività online. Sotto il profilo tecnico, dunque, non si eredita “il social”, ma il complesso di rapporti giuridici che ruotano attorno a quell’account.
    1. Il principio successorio: tutto ciò che è patrimoniale si trasmette.
      L’eredità comprende i rapporti patrimoniali non estinti con la morte. Se il profilo produce reddito − sponsorizzazioni, pubblicità, monetizzazione − la sua natura patrimoniale è evidente. Se contiene opere dell’ingegno, i diritti economici d’autore sono trasmissibili. Se è collegato a contratti commerciali, tali rapporti entrano nell’asse ereditario. Il problema nasce quando la piattaforma prevede clausole di intrasferibilità o di chiusura automatica dell’account alla morte dell’utente. Qui si confrontano due logiche: autonomia contrattuale e principio di continuità dei rapporti patrimoniali. Tali logiche, com’è evidente, non sempre coincidono.
    1. L’accesso ai contenuti: tra eredi e riservatezza.
      Una volta ammessa la trasmissibilità della posizione contrattuale, resta il tema più delicato: chi può accedere ai contenuti? Sul punto occorre distinguere tra: materiale pubblicamente visibile; archivi privati; messaggi e comunicazioni personali.
      Ebbene, il diritto alla riservatezza non si estingue automaticamente con la morte. Né può essere ignorata la tutela dei terzi che hanno comunicato con il defunto. A norma dell’art. 93 della Legge sulla protezione del diritto d’autore, “le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari, anche del destinatario”. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, tale consenso dovrà essere prestato dagli altri familiari. Prosegue poi il detto articolo sancendo che è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto. E qui emerge un dato decisivo: la volontà preventiva.
    1. Pianificazione digitale: il testamento non è antiquariato.
      Il punto decisivo non è solo tecnico, ma anche umano ed impone un’analisi sulla reale volontà testamentaria. Che cosa avrebbe voluto il titolare di quell’account? La permanenza del profilo come memoriale? La cancellazione totale? La trasmissione agli eredi perché ne proseguano l’attività? La diffusione dei contenuti?
      Il nostro ordinamento consente già oggi di disciplinare questi aspetti in un testamento, inserendo disposizioni relative ai contenuti digitali e nominando un soggetto incaricato di gestirli. Non è fantascienza notarile. È pianificazione patrimoniale aggiornata al presente: il diritto non cambia natura solo perché cambia il supporto.

    In conclusione, un profilo social non è una “cosa”, ma può essere un valore. Non è automaticamente trasmissibile, ma non è neppure escluso dalla successione per definizione. Non è soltanto memoria: talvolta è impresa. Il compito del notaio non è inseguire la tecnologia, ma ricondurla a sistema. E oggi il sistema successorio deve confrontarsi con un patrimonio che non occupa spazio fisico, ma produce effetti giuridici concreti.
    Forse la vera novità non è che si erediti un account. La vera novità è che, accanto alla casa di famiglia, possa comparire anche una cartella digitale. E, in entrambi i casi, il diritto chiede la stessa cosa: chiarezza, volontà, forma.

    Paola Livia
    Notaio in Cori

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