Una guida consapevole alle Disposizioni Anticipate di Trattamento
Immaginare un momento in cui non si è più in grado di esprimere le proprie scelte è difficile, ma sempre più necessario. È proprio in questo spazio delicato che si inseriscono le Disposizioni Anticipate di Trattamento, le cosiddette D.A.T., introdotte in Italia con la legge 22 dicembre 2017 nº 219. Uno strumento che, al di là del nome spesso evocativo − “testamento biologico” − rappresenta prima di tutto un atto di libertà e consapevolezza.
Il presupposto della disciplina è il principio del consenso informato: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e consapevole del paziente. Ebbene, le D.A.T. consentono di estendere tale principio nel tempo: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può stabilire in anticipo quali trattamenti accettare o rifiutare.
Non si tratta solo di scelte estreme: si può decidere, ad esempio, se sottoporsi a determinate terapie, se accettare la nutrizione artificiale, oppure se privilegiare cure palliative che allevino la sofferenza. È possibile anche esprimere orientamenti più generali, come il rifiuto dell’accanimento terapeutico quando non vi siano reali prospettive di miglioramento.
È opportuno sottolineare, però, che le D.A.T. acquistano rilievo solo quando il soggetto non è più capace di esprimere la propria volontà. Finché la persona conserva la capacità di decidere, resta prevalente la volontà manifestata nel momento: non operano quindi automaticamente ma solo in presenza di una sopravvenuta incapacità del paziente.
Un elemento centrale è la flessibilità dello strumento: le D.A.T. possono essere in ogni momento modificate o revocate. Dal punto di vista pratico, le D.A.T. possono essere redatte da un notaio con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure ancora con scrittura privata consegnata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, secondo le modalità previste dalla legge. In ogni caso, ciò che conta davvero è che il contenuto sia chiaro e consapevole, perché sarà proprio su quelle parole che medici e familiari dovranno fare affidamento.
Particolare rilievo assume la figura del fiduciario, che può essere designato per rappresentare il paziente nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie. La sua nomina non è obbligatoria, ma consente una più efficace attuazione delle volontà espresse.
Il medico, da parte sua, è tenuto a rispettare quanto indicato nelle D.A.T. e, se lo fa, è tutelato anche sotto il profilo della responsabilità. Esistono però dei limiti: le disposizioni non possono imporre trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale, e possono essere disattese se risultano del tutto incoerenti rispetto alla condizione clinica o superate da nuove terapie non prevedibili al momento della loro redazione.
In definitiva, le D.A.T. rappresentano uno strumento attraverso il quale l’ordinamento riconosce continuità all’autodeterminazione della persona: decidere oggi, con lucidità, significa alleggerire il peso delle scelte future per sé e per i propri cari. Ed è forse questo il suo valore più profondo.
Paola Livia
Notaio in Cori